Quesito
Si domanda se l’art. 1123, secondo comma, del codice civile (che fissa il criterio secondo il quale se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne) sia da considerarsi norma inderogabile e, pertanto, se tale norma prevalga su un regolamento condominiale.
Parere
L’art. 1123 del codice civile non è incluso tra le norme definite inderogabili dal successivo art. 1138. Ciò significa che la clausola del regolamento, se questo riveste natura contrattuale, prevale su tale norma. Non altrettanto può dirsi, però, qualora il regolamento rivesta carattere assembleare.
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