COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA
Sez. II, 19 giugno 2018, n. 115
A far tempo dal 16 dicembre 2010 i Consorzi di bonifica non hanno più potere di riscuotere i contributi mediate ruolo. Ciò, a seguito dell’abrogazione – nell’ambito del c.d. meccanismo del “taglia-leggi”, disciplinato dall’art. 14, l. 28 novembre 2005, n. 246 – dell’art. 21, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. E in questa prospettiva a nulla vale il richiamo al disposto del citato art. 14, laddove prevede la permanenza in vigore delle disposizioni tributarie e di bilancio e di quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da gioco (comma 17, lett. c). Infatti, l’art. 21, che rinviava espressamente alle disposizioni che regolano la riscossione delle imposte dirette, era norma procedimentale e non già disposizione tributaria istitutiva (o modificativa) di un tributo o della sua base imponibile. Senza considerare che anche a voler qualificare la norma in questione disposizione tributaria – ma, come visto, non lo è – tutte le disposizioni tributarie di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore sono state espressamente elencate e confermate in vigore nel minuziosissimo allegato 1 al d.lgs. 1 dicembre 2009 n. 179, emanato in applicazione della predetta l. n. 246/2005; elenco in cui non compare il più volte citato art. 21. (1)
(1) Nello stesso senso, si vedano le sentenze della Commissione Tributaria di Piacenza, n. 131 del 24.7.’17 e n. 154 del 19.10.’17 (cfr. qua di seguito), in Archivio delle locazioni del condominio e dell’immobiliare, rispettivamente, 2017, 602 e 2018, 92; in dottrina, conforme, G. Marchesi, Ancora sull’inesistenza, in capo ai Consorzi di bonifica, del potere di riscuotere i contributi a mezzo ruolo, ivi, 2018, 17.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA
Sez. II, 19 ottobre 2017, n. 154
Le opere di bonifica che legittimano l’imposizione consortile sono quelle che producono nei confronti degli immobili di proprietà dei contribuenti vantaggi diretti e specifici, con conseguente incremento di valore patrimoniale degli stessi. E in questa prospettiva, il mero inserimento di tali immobili nel comprensorio consortile non solleva l’ente dal fornire la prova della particolare “utilitas” conseguita da detti beni. (1)
A far tempo dal 16 dicembre 2010 i Consorzi di bonifica non hanno più potere di riscuotere i contributi mediate ruolo, a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, R.D. 13 febbraio 1933 n. 215. (2)
(1) Giurisprudenza costante, ad iniziare dalla ben nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, e ciò anche per il requisito dell’incremento del valore e non solo per il suo mantenimento.
(2) Nello stesso senso, si veda Commissione Tributaria di Piacenza n. 131 del 24.7.’17 (cfr. qua di seguito), in Archivio delle locazioni del condominio e dell’immobiliare, 2017, 602; in dottrina, conforme, G. Marchesi, Consorzi di bonifica e riscossione mediate ruolo, ivi, 2016, 245.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA
Sez. II, 24 luglio 2017, n. 131
A far tempo dal 16.12.2010 i Consorzi di bonifica non hanno più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo, a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, R.D. 13.2.1933 n. 215. (1)
Per valutare se un immobile tragga o meno beneficio dalle opere eseguite da un Consorzio di bonifica si deve fare riferimento al R.D. 13.2.1933 n. 215 che, all’art. 1, descrive le opere che legittimano la imposizione. (2)
Le opere di bonifica che legittimano la imposizione consortile sono solo quelle che apportano agli immobili quel beneficio diretto, specifico, concreto e incrementativo del valore che è richiesto dalla costante giurisprudenza. (3)
(1) In dottrina, conforme, G. Marchesi, Consorzi di bonifica e riscossione mediante ruolo, in Archivio delle locazioni del condominio e dell’immobiliare 2016, 245.
(2) Conforme, Commissione tributaria regionale di Bologna in Archivio delle locazioni del condominio 2008, 89 e Commissione tributaria provinciale di Piacenza in Archivio delle locazioni del condominio e dell’immobiliare 2017, 236.
(3) Giurisprudenza costante, a principiare dalle ben note sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, e ciò anche per il requisito dell’incremento del valore e non per il suo solo mantenimento (come invece previsto in molti piani di classifica consortili).