“Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, l’amministratore condominiale è legittimato ad agire giudizialmente per il conseguimento dell’indennizzo, ai sensi degli articoli 1130, comma 1, n. 4, e 1131 cod. civ., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea dei condòmini”. E’ quanto ha stabilito la Cassazione (sent. n. 5832/’17, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso