Quesito
Un amministratore domanda quale sia il numero minimo di condòmini – tanto in prima quanto in seconda convocazione – che deve presenziare ad una riunione condominiale perché questa possa ritenersi validamente costituita allorché si discuta di vendere un locale condominiale.
Parere
Occorre, così come per qualsiasi riunione condominiale, un quorum costitutivo formato – ai sensi dell’art. 1136, primo e terzo comma, del codice civile – da tanti condòmini che rappresentino: in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
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