“L’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alternarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condòmino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un «volume tecnico» dell’edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale”. E’ quanto ha stabilito la Cassazione (sent. n. 15705/’17, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso