“In tema di condominio negli edifici, per stabilire se un locale tra quelli indicati dall’art. 1117, n. 2., cod. civ. – suscettibili di utilizzazioni diverse ed anche autonome – sia comune, occorre accertare se, prima della costituzione del condominio, come conseguenza dell’alienazione dei singoli appartamenti da parte dell’originario proprietario dell’intero fabbricato, vi sia stata, espressamente o di fatto, una destinazione del bene al servizio comune ovvero se questa gli sia stata sottratta”. Nella specie, nel riformare con sentenza n. 14796/’17, inedita, la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha ritenuto che la contestuale messa in vendita, in una alle altre unità immobiliari, del locale originariamente adibito, da parte dell’ente pubblico proprietario dell’intero stabile, ad alloggio del portiere, ne avesse determinato la sottrazione alla sua destinazione al servizio della cosa comune. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso