Quesito
Si chiede se tra i dati da comunicare all’amministratore ai fini dell’anagrafe condominiale vi siano anche quelli catastali.
Parere
Una delle principali novità della legge n. 220/2012 è la previsione della cosiddetta anagrafe condominiale di cui all’art. 1130, n. 6, cod. civ. E tra i dati che ciascun condomino deve comunicare all’amministratore rientrano anche i dati catastali. Tale disposizione, infatti, prevede, tra i compiti dell’amministratore, espressamente quanto segue: “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
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