Quesito
Il nostro condominio ha assunto un portiere inquadrandolo nella figura professionale A2 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati firmato il 12.11.’12 tra Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs. Sono mesi però che lo stesso non dorme più nell’alloggio che gli è stato assegnato in quanto si reca a casa della fidanzata in un altro quartiere. È lecito?
Parere
Si ritiene che tale comportamento sia contrario all’obbligo previsto all’articolo 18, comma 2, del CCNL citato, che prevede per tale lavoratore l’obbligo di dimorare nell’alloggio di servizio al fine di adempiere all’importante mansione cui lo stesso deve (tra le altre) provvedere e cioè alla custodia dell’immobile (“da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo”).
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