TRIBUNALE DI PIACENZA
2 novembre 2018, n. 709
G.U. dott. M. Ghisolfi
Deve ritenersi rientrante nel campo di applicazione dell’art. art. 44 D.P.R. 327/2001 anche il caso in cui un’unità immobile (rectius: immobiliare – n.d.r.), in seguito alla realizzazione di un’opera pubblica, subisca una diminuzione di valore (espropriazione larvata) per una variazione negativa, in termini percentuali, delle sue caratteristiche intrinseche (diritti o facoltà non marginali) che concorrono sia alla sua “godibilità”, che alla possibilità di disporne; tale riduzione si traduce in una minore appetibilità commerciale del bene stesso e, conseguentemente, in una perdita delle sue potenzialità economiche (tale esposizione). (1)
Anche se l’esposizione ad immissioni elettromagnetiche non eccedenti i limiti della normale tollerabilità non arreca un danno materiale al bene immobile, né pregiudica il suo effettivo e quotidiano godimento, tuttavia può compromettere l’esplicazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà nei termini di una limitazione delle possibilità di disposizione del bene stesso, data la sua minore appetibilità commerciale. (2)
A prescindere dalla regolarità dell’installazione dell’impianto tanto dal punto di vista ambientale, quanto sotto il profilo amministrativo (rispetto dei limiti di distanza stabiliti dagli strumenti urbanistici), la presenza di una fonte di emissioni elettromagnetiche in prossimità di un bene destinato o destinabile ad uso abitativo viene percepita dalla collettività quale possibile fonte di rischio, per cui deve essere valutata quale aspetto negativo sull’appetibilità e, quindi, sul valore di mercato del bene stesso. (3)
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(1) (2) (3) Principii chiaramente espressi e del tutto condivisibili, per i quali non risultano precedenti negli esatti termini.