La legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12) ha espressamente consentito anche alle società di svolgere l’incarico di amministratore condominiale. Occorre allora aver presente chi, nell’ambito di queste società, sia chiamato a frequentare i corsi di formazione iniziale e periodica. Per rispondere bisogna prendere l’avvio dal disposto del nuovo art. 71-bis, terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che stabilisce che possano svolgere l’incarico di amministratore anche le “società di cui al titolo V del libro V del Codice civile”. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. In questi casi – sempre ai sensi del citato art. 71-bis – “i requisiti” per svolgere l’incarico in questione “devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, (nonché) dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi”. Premesso che tra “i requisiti” cui si riferisce la norma c’è anche, ovviamente, quello di frequentare i corsi di formazione in parola, e che non solleva particolari problemi interpretativi il riferimento – contenuto sempre nella stessa norma – agli “amministratori” (individuabili sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto delle società) e ai “dipendenti” (che devono solo essere quelli “incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii”), per rispondere compiutamente al quesito ciò che va chiarito è, allora, chi siano “i soci illimitatamente responsabili” delle diverse società che – come abbiamo visto – sono richiamate dall’art. 71-bis delle citate Disposizioni di attuazione. Secondo il Codice civile sono tali i soci delle società semplici e in nome collettivo nonché i soci accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni. Anche questi soggetti, dunque, dovranno frequentare i corsi di formazione, affinché le società di cui fanno parte possano svolgere legittimamente l’attività di amministratore condominiale. È da tener presente, infine, che nell’oggetto sociale, tra le attività della società, si ritiene debba essere indicata anche quella di amministrazione di condominii. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di ConfediliziaArchivio
Condominio, innovazioni e consenso