Quesito
Sono un amministratore di condominio e leggendo l’art. 1120 del codice civile ho notato che tale disposizione vieta le innovazioni che, in particolare, alterino il “decoro architettonico” dell’edificio. Vorrei quindi sapere come vada intesa l’espressione “decoro architettonico”.
Parere
Come chiarito, anche recentemente, dalla giurisprudenza, per “decoro architettonico” del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 del codice civile, deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 1718 del 29.1.2016).
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