Sull’ultimo numero di Confedilizia notizie abbiamo trattato dei diversi periodi di accensione dei riscaldamenti sul territorio nazionale. Rimanendo in tema, ci occupiamo ora della possibilità che l’ordinamento offre di delegare la gestione dell’impianto termico – e trasferire, così, le connesse responsabilità – ad un soggetto terzo, che la legge definisce appunto “terzo responsabile”. Aspetto, questo, che è utile aver presente, specie in ambito condominiale, giacché, per usufruire di tale possibilità, viene imposto all’organo assembleare di rispettare specifiche condizioni.
Occorre allora sapere che la materia è regolata dal d.p.r. n. 74 del 16.4.’13. In particolare, tale provvedimento stabilisce che la delega al terzo responsabile per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica non sia consentita “nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato” (art. 6, comma 1); inoltre, che, in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la predetta delega non possa essere rilasciata, salvo che nella stessa “sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma”. In tale ipotesi – precisa ancora il provvedimento – “il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati”.
Con riferimento agli edifici in condominio, il decreto in questione prevede, espressamente, che la suddetta “garanzia” debba “essere fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condòmini”, e che, in questa ipotesi, la responsabilità degli impianti resti a carico del delegante, “fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori” (art. 6, comma 2).
Sempre con riguardo alla figura del terzo responsabile, il regolamento in parola dispone, altresì, che tale soggetto comunichi “tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative”. Per gli edifici in condominio il delegante deve, in particolare, “espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi”. In mancanza di tale delibera nei termini prescritti, “la delega del terzo responsabile decade automaticamente” (art. 6, comma 4).
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, ottobre ’19
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