29° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
dott. Antonio Nucera
L’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. – introdotto ex novo dalla legge n. 220 del 2012 di riforma della disciplina condominiale – è una previsione che, nel momento in cui fece la sua apparizione nel nostro ordinamento, suscitò molto interesse, in particolare tra gli organi di informazione. Si occupa, infatti, di un tema assai delicato: il divieto regolamentare di tenere animali nelle proprietà private. Più precisamente prescrive che le norme del regolamento di condominio non possano “vietare di possedere o detenere animali domestici”. L’intervento evidenza, tuttavia, come, a ben guardare, la novella legislativa deve ritenersi aver semplicemente recepito un principio riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza: collocandosi, infatti, nell’ambito di una norma che disciplina solo i regolamenti “ordinari”, conferma il fatto che tali tipi di regolamenti non possano incidere sul diritto dei singoli condòmini e, quindi, vietare agli stessi di possedere o detenere animali domestici, mentre non impedisce alla totalità dei condòmini di adottare unanimemente la regola sul divieto.
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