“Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 18521/’18, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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