La comunicazione dell’avviso di convocazione per posta elettronica certificata (pec) – consentita dall’art. 66 disp. att. cod. civ. in alternativa alla posta raccomandata, al fax o alla consegna a mano – solleva indubbiamente interrogativi. Se nessun dubbio circa la legittimità di tale convocazione suscita, ovviamente, l’ipotesi in cui tanto l’amministratore quanto il condòmino destinatario dell’avviso siano dotati di pec, posto che in tal caso si rispetta in pieno la struttura del sistema così come delineata dal legislatore, interrogativi solleva, invece, la diversa ipotesi in cui l’amministratore sia dotato di pec, mentre il condòmino destinatario dell’avviso abbia un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Le uniche due pronunce che risultino essersi occupate della questione sono del Tribunale di Genova (sent. n. 3350 del 23.10.’14) e della Corte di appello di Brescia (sent. n. 4 del 3.1.’19). Il Tribunale ligure ha chiarito che, in un caso del genere, l’avviso di convocazione deve ritenersi non soddisfare “i requisiti di forma richiesti dall’art. 66 disp. att. cod. civ.” (con conseguente annullabilità delle decisioni assunte nella relativa assemblea), in ragione del fatto che, non essendo entrambi i soggetti in questione titolari di una casella di posta elettronica certificata, non è possibile avere attestazione dell’avvenuta ricezione della comunicazione; attestazione, quest’ultima, che, unitamente a quella di avvenuto invio, costituisce il presupposto su cui si basa la stessa definizione – come abbiamo visto – di pec. La Corte di appello bresciana è stata invece meno rigorosa. Pur evidenziando infatti, in tema di convocazione dell’assemblea, l’importanza della comunicazione via pec, “posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso”, il Collegio, nella vicenda posta alla sua attenzione, ha tuttavia ritenuto che la convocazione fosse stata eseguita correttamente, essendo stato lo stesso condòmino, nella circostanza, ad aver richiesto la comunicazione attraverso un mezzo informale quale la e-mail e non avendo egli indicato un indirizzo pec. Un’interpretazione, questa, che legittimerebbe, quindi, l’utilizzo della pec da parte dell’amministratore a condizione che i condòmini interessati lo autorizzino ad inviare l’avviso di convocazione al loro indirizzo di posta elettronica semplice. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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