L’art. 9 del disegno di legge delega per la riforma del processo civile, stabilisce che il Governo deve procedere alla revisione delle ipotesi in cui il tribunale, per i procedimenti in camera di consiglio, è chiamato a provvedere in composizione collegiale. Ciò, con l’obiettivo “di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l’intervento dell’autorità giudiziaria è diretto a garantire l’attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di beni comuni”. In sostanza, l’intervento normativo mira ad escludere, dai casi in cui attualmente il tribunale provvede in composizione collegiale, fattispecie come quelle disciplinate dagli articoli 2343 e 2343-bis c.c., in cui il ricorso all’autorità giudiziaria è funzionale a garantire la professionalità e l’indipendenza di professionisti incaricati di valutazioni estimative, nonché fattispecie come quelle di cui agli articoli 1105 e 1129 c.c., nelle quali l’autorità giudiziaria è chiamata a concorrere all’amministrazione di beni comuni. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
Si è peraltro sottovalutato il rilievo che hanno, in ambito condominiale, procedimenti come quello della revoca dell’amministratore. Un procedimento che può involgere, infatti, questioni complesse: i motivi, ad esempio, alla base della richiesta di revoca possono essere i più diversi, non riconducibili all’elencazione (avente, infatti, mero carattere esemplificativo) che, in tema, reca il codice civile. È necessario esaminarli attentamente. Anche perché non può trascurarsi che ex art. 1129, undicesimo comma, Codice civile, in caso di revoca giudiziale i condòmini “non possono nominare nuovamente l’amministratore revocato”.
Il passaggio da collegiale a monocratico dell’organo giudiziario porterebbe con sé una minor possibilità di dialettica su questo problema, come su altri, e quindi minori certezze in ordine alla corretta formazione del processo decisionale di tale organo. Occorre dunque che – se del caso dopo opportune audizioni delle Organizzazioni del settore – il legislatore riveda la norma di cui s’è detto cancellando il riferimento alla materia dell’amministrazione dei beni comuni.
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