Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, firmato a fine anno tra Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs, è stata tra l’altro migliorata la disciplina del trattamento economico di malattia dei dipendenti, con decorrenza 1º gennaio 2020, sotto due aspetti: da una parte si è aumentata la misura dell’indennità; dall’altra si sono ridotti gli effetti penalizzanti derivanti dall’istituto della “carenza” di cui infra. Ecco di seguito in breve le novità. Il trattamento economico dei primi 20 giorni di malattia viene migliorato: con riferimento alla 1° fascia (quella cioè fino a 20 giorni di malattia), l’indennità passa dal 56% della retribuzione al 60%, con il minimo erogabile di € 28 euro. Nessuna variazione invece per quanto concerne le altre due fasce: i giorni di malattia ricadenti dal 21° al 60° giorno restano rimborsabili al 68% e quelli dal 61° al 180° giorno al 73% (con il minimo rimborsabile per entrambi pari a 31 euro). La seconda novità contenuta nel nuovo contratto collettivo riguarda l’istituto della carenza (cioè i giorni iniziali di malattia non rimborsabili). Le Parti Sociali hanno ridotto la penalizzazione economica nei primi giorni di assenza per malattia: in primo luogo essa resta applicabile soltanto nei casi di malattie di durata fino a 9 giorni (e dall’1.1.’22 fino ad 8). Per le malattie dai 10 giorni in su (e poi dai 9 in su), infatti, la carenza non sarà applicata. A proposito di periodo di carenza, è opportuno precisare che il giorno di riposo settimanale (quasi sempre la domenica) eventualmente ricadente in esso deve sempre essere conteggiato. La particolare articolazione della normativa contrattuale che riguarda il trattamento economico di malattia può nella pratica operativa indurre ad errori. Proprio per questo, nei casi dubbi, si raccomanda l’utilizzo dell’apposito modulo di calcolo disponibile sul sito della Cassa portieri all’indirizzo: www.cassaportieri.it/CalcInd.asp. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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