La voce “varie ed eventuali” riportata, di prassi, nelle convocazioni delle assemblee di condominio al termine dell’elenco degli argomenti da trattare, pone l’interrogativo se l’assemblea possa deliberare legittimamente su questioni che, nel corso della discussione di questa voce, dovessero emergere. È bene aver presente, allora, che per la dottrina e la giurisprudenza la risposta al quesito è negativa. Secondo gli interpreti, infatti, nell’ambito della voce in questione possono farsi rientrare solo argomenti di secondaria importanza e di scarso rilievo pratico e, comunque, tali da non richiedere una specifica menzione ed una delibera vera e propria. Ciò, in quanto occorre dar modo agli interessati di decidere in anticipo se intervenire o meno alla riunione. Dello stesso parere è anche la Cassazione la quale, in più occasioni, ha osservato che l’avviso di convocazione deve “specificatamente” elencare (pena: l’annullabilità della delibera eventualmente assunta) gli argomenti da trattare, “in modo da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione” (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 1511 del 19.2.’97). Un assunto che – a seguito delle modifiche recate dalla legge di riforma della disciplina condominiale (l. n. 220/’12) – troviamo ora codificato nell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. (laddove è stabilito che l’avviso de quo debba contenere, fra l’altro, “specifica indicazione dell’ordine del giorno”, in difetto prevedendosi l’impugnabilità ex art. 1137 cod. civ.) e che conferma quindi – seppur indirettamente – come, sia per il legislatore della riforma sia per la giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della voce “varie ed eventuali” si possano esclusivamente prospettare problemi da affrontare, ovvero dare informazioni, comunicazioni e suggerimenti per future assemblee ma non si possano invece, a pena di invalidità della relativa delibera, assumere decisioni. Per completezza, è il caso di segnalare, comunque, che l’insufficiente formulazione dell’ordine del giorno è stata considerata non sortire alcun effetto ove ricorra la duplice condizione che tutti i partecipanti al condominio abbiano presenziato all’assemblea e che gli stessi abbiano acconsentito a trattare un tema non elencato all’ordine del giorno. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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