“Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condòmini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell’art. 1102, cod. civ., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento”. Nella specie, la Suprema Corte – sentenza n. 31462/’18, inedita – ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l’installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 cod. civ., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condòmini incompatibile con la realizzazione dell’opera. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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