“In tema di condominio di edifici, se le cose comuni sono destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese, a meno che non vi sia un diverso accordo adottato all’unanimità dalle parti, vanno ripartite in proporzione all’uso che ogni condòmino può farne, come stabilito dall’art. 1123, comma 2, cod civ.”. Principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 6010/’19, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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