L’approvazione, nel definitivo testo del decreto c.d. milleproroghe, della norma che estende alle espropriazioni in corso il principio – introdotto circa un anno fa – secondo cui il debitore non perde il possesso dell’immobile pignorato sino al decreto di trasferimento, costituisce un grave rischio per il mercato delle aste giudiziarie. E la norma porterà a conseguenze dannose per gli stessi debitori esecutati. Il decreto semplificazioni ha introdotto nel 2019 una norma di forte impatto sulle procedure esecutive. Il provvedimento, infatti, ha riscritto l’art. 560 del codice di procedura civile, stabilendo che il debitore e i familiari con lui conviventi non perdano il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Più in dettaglio, la norma prevede che, nelle espropriazioni immobiliari aventi inizio dal febbraio 2019, il giudice non possa “mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia” di tale decreto allorché l’immobile di interesse sia “abitato dal debitore e dai suoi familiari”. Questo, salvo che “sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti”, oppure che “l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare” o, ancora, che il debitore violi “gli altri obblighi che la legge pone a suo carico”. Una riformulazione, quella varata nel 2019, che già di per sé rappresentava un radicale stravolgimento della precedente impostazione normativa. Secondo il vecchio testo dell’art. 560, infatti, la permanenza del debitore nell’immobile oggetto di esecuzione forzata costituiva un’eventualità e avveniva a discrezione del giudice dell’esecuzione, che poteva autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile. E in questa prospettiva erano anche previste disposizioni – pure queste soppresse – che dettavano un procedimento semplificato e accelerato per la liberazione dell’immobile. Allo stato, invece, è la liberazione anticipata dell’immobile che rappresenta una mera eventualità, condizionata al verificarsi di una delle ipotesi sopra indicate. La regola è l’occupazione del bene da parte del debitore e dei suoi familiari fino al decreto di trasferimento. Ora, il milleproroghe estende questo meccanismo a tutti i procedimenti pendenti e non solo a quelli avviati a partire da febbraio 2019. Una decisione – secondo Confedilizia – gravida di conseguenze negative. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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