Ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i condomìni – recita un provvedimento dell’Agenzia delle entrate – sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770. Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio. In presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare. Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, di tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito – ha detto l’Agenzia – effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali si ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio. La sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e dell’art. 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale condizione è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe Tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice a carica 1 (Rappresentante legale). I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva). La trasmissione telematica dei citati modelli rimane in capo ai condomìni secondo le regole previste nelle istruzioni alla compilazione dei modelli stessi, paragrafo Presentazione telematica diretta, oppure può essere effettuata tramite intermediari o presentata in ufficio. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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