“I limiti posti dall’art. 1102 cod. civ. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità”. Nella specie, la Cassazione (sent. 6458/’19, inedita), ha ritenuto che l’accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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