L’art. 1120, ultimo comma, cod. civ. vieta, fra l’altro, le innovazioni che “alterino il decoro architettonico” dell’edificio. Per interpretare correttamente la previsione è il caso, quindi, di aver presente cosa debba intendersi per “decoro architettonico” e per “alterazione”. Della questione si sono interessate sia la giurisprudenza sia la dottrina. Iniziamo dal concetto di “decoro architettonico”. Secondo la giurisprudenza con tale concetto deve intendersi “l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne rappresentano la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 27551 del 14.12.’05). Per i giudici, quindi, decoro architettonico è sinonimo di armonia e nello stesso senso si è espressa anche la dottrina (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 260). Veniamo, ora, al concetto di “alterazione”. Tanto la giurisprudenza quanto la dottrina hanno interpretato tale concetto nel senso di un generico “peggioramento” del carattere estetico-decorativo dell’immobile o, comunque, di una riduzione del suo prestigio, escludendo decisamente che per alterazione si debba intendere “deturpazione” (in tal senso, Cass. sent. n. 2313 del 7.3.’88, e in dottrina, fra gli altri, R. Triola, Il condominio, Giuffré editore, 2007, 209). Meno uniformità di vedute, specie tra i giudici di legittimità, esiste invece sul rilievo che deve essere dato alle preesistenti condizioni del fabbricato. Secondo l’orientamento prevalente infatti, per stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano alterato il decoro architettonico di un fabbricato, “devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori” (cfr. Cass. sent. n. 3549 del 29.7.’89). È importante sottolineare, in ogni caso, che qualsiasi disquisizione sul concetto “alterazione”, così come su quello di “decoro architettonico”, deve tener conto di quanto eventualmente stabilito in merito dal regolamento di condominio che, se di origine contrattuale, ben può fornire indicazioni vincolanti in proposito. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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