Quesito
In un condominio è stato deliberato che alle assemblee possano intervenire solo i condòmini personalmente, escludendo eventuali partecipazioni a mezzo di rappresentante. Si domanda se ciò sia legittimo.
Parere
La risposta è negativa. La materia è regolata, infatti, dall’art. 67 disp. att. cod. civ., che al primo comma stabilisce espressamente che “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante”. Tale disposizione è definita inderogabile dal successivo art. 72, per cui qualunque previsione di segno contrario, contenuta in un regolamento di condominio o in un atto d’acquisto o deliberata in assemblea, deve ritenersi nulla.
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