Con la risposta ad uno specifico interpello, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che – sulla base della normativa attuale e in assenza dello specifico regolamento previsto dall’art. 4 del d.l. n. 50/2017 – l’attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell’intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati ed in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un’organizzazione della stessa attività in forma di impresa ai sensi dell’art. 2082 del c.c., costituisce reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del TUIR, e rientra nel regime delle locazioni brevi. Nella risposta, l’Agenzia delle entrate ha pure specificato che, al fine di individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, non può farsi riferimento alle normative regionali in materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto dette norme “disciplinano materie diverse e presentano diverse finalità, non contenendo tali leggi regionali disposizioni che possano assumere rilevanza ai fini fiscali”. Scarica il testo della risposta dell’Agenzia delle entrate * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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