È stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 73 del 14.7.’20 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
Il provvedimento interviene sul d.lgs. n. 102/’14, in tema di efficienza energetica degli edifici, in particolare, riscrivendo il criterio di suddivisione delle spese di riscaldamento nei condominii e negli edifici polifunzionali (edifici destinati “a scopi diversi” e occupati “da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata) “alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento”. Dispone infatti, per questi immobili, che, “per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico” (se prodotta in modo centralizzato), l’importo complessivo vada “suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica”, mentre gli importi rimanenti possano “essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate”. Tali criteri di suddivisione delle spese sono facoltativi nei condominii (o negli edifici polifunzionali) ove alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 73/’20 – e cioè al 29.7.’20 – si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi in discorso e alla relativa suddivisione delle spese.
Il provvedimento, dunque, sopprime il rinvio finora operato dal d.lgs. 102/’14 alla norma UNI 10200 in tema di riparto delle spese di riscaldamento. Ciò che deve senz’altro essere accolto positivamente per i problemi interpretativi e pratici che tale rinvio comportava. Si consente così, finalmente, una ripartizione delle spese maggiormente coerente con le diverse situazioni che in concreto si possono presentare.
Ma il d.lgs. n. 73/’20 reca anche altre disposizioni di interesse. In particolare prevede che, “ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi”, i contatori di fornitura, i sottocontatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25.10.’20, siano “leggibili da remoto” e, in ogni caso, entro l’1.1.’27, tutti i predetti sistemi siano dotati di dispositivi che consentano questo tipo di lettura. Inoltre – allo scopo di “informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari”, con particolare riferimento “ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento” – demanda all’Enea la predisposizione di “una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell’edificio o l’anno di costruzione”.
Ancora, il decreto in parola stabilisce che nei condominii e negli edifici polifunzionali in cui siano installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo siano “affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore”. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui siano installati contabilizzatori di calore, “può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi”. In tal caso – precisa il provvedimento in argomento – “la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo periodo”.
Quanto ai “responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti”, il d.lgs. n. 73/’20 dispone che tali soggetti provvedano affinché: “1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall’utente stesso; 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità all’allegato 9, punto 3” del d.lgs. n. 102/’14; “4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all’utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condominii e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro; 5) sia garantita all’utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea”.
I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui sopra, “e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condominii e negli edifici polifunzionali”, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi siano “ragionevoli”. A tal fine all’ENEA è affidato il compito di pubblicare “un rapporto contenente un’analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche”.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, settembre ’20
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.