Con la Risoluzione n. 34 dello scorso 25 giugno, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuino gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Finora l’Agenzia aveva escluso – con interpretazioni che erano state fortemente criticate da Confedilizia, in quanto la normativa non prevedeva tale limitazione – l’applicabilità della detrazione in questione qualora gli interventi fossero stati eseguiti su beni non strumentali, quali per esempio gli immobili locati delle società immobiliari. Il revirement delle Entrate è seguito alla pubblicazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione dello scorso anno con cui era stato affermato il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale,…, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”. Con l’interpretazione di cui alla nuova Risoluzione, l’Agenzia – che in tema di Sismabonus non aveva in passato limitato l’applicabilità delle detrazioni agli immobili strumentali delle società – ha così accomunato (anche a fronte della previsione legislativa degli interventi combinati di Ecobonus e Sismabonus di cui all’art. 14, comma 2-quater.1, d.l. n. 63/2013) i due regimi, Ecobonus e Sismabonus, sotto il profilo dell’inclusione degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di Cassazione in varie sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici. Nello stesso senso si è espressa a febbraio (nota 4249/’20) anche il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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