I provvedimenti relativi alla situazione sanitaria del virus Corona fanno vieppiù riferimento ai “congiunti”. Ma nessuno sa chi esattamente siano o si debba ritenere che siano. Ci proviamo noi, a farlo, sottolineando – anzitutto – che davanti a un giudice (dove ci si può trovare per contestare, ad esempio, una sanzione amministrativa comminata da un provvedimento e applicata da qualche avente titolo) vale solo, con certezza, quanto stabilito da una legge o da un atto con forza di legge (non contano, dunque, se non esclusivamente in via interpretativa, le Circolari – che sono vincolanti solo per i dipendenti delle P.A. nell’ambito della quale le stesse sono emanate – o quell’altro strumento dell’attuale paradigmatica decadenza normativa che sono le FAQ – frequently asked questions, dinosauri inventati dalla burocrazia che compaiono sui siti ministeriali per rispondere a quesiti e che non sono tra l’altro firmate, per quanto risulta, da alcuno che se ne assuma la responsabilità, quantomeno morale). Oggi come oggi, i “congiunti” (anzi, i “prossimi congiunti”) sono dunque considerati nell’art. 307,3° comma, Cod. pen., che al 3° capoverso individua espressamente come tali “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”, con precisazione che nella denominazione “non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge non vi sia prole”. L’affinità, com’è noto, è “il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”, così come la parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”. I “congiunti” sono poi citati come tali nel Decr. pres. Cons. (Dpcm) 26 aprile 2020 per consentire gli spostamenti “per incontrare congiunti”, senza peraltro specificare chi essi siano. Al proposito, va poi ricordato che la Cassazione (sent. 10.11.2014, n. 46.351) ha ampliato il concetto di “prossimi congiunti” – anche richiamando la sentenza Cass. Sez. Un. 26.972/’08 – comprendendo sostanzialmente negli stessi i soggetti collegati “da saldo e duraturo legame”, non considerando come elemento necessario la convivenza. In sostanza, una gran confusione. Che non è proprio il miglior modo per tornare ad un vero stato di diritto liberale. Anzi. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia