Il decreto Rilancio (d.l. n. 34/’20, come convertito in legge) – di cui abbiamo trattato, da ultimo, su queste colonne lo scorso settembre – ha introdotto una serie di misure fiscali per stimolare il settore edilizio. Se raggiungerà questo scopo, è ipotizzabile che a breve, presso molti edifici condominiali, verranno installati i ponteggi necessari per dar seguito ai lavori deliberati. Ciò, tuttavia, può portare anche a qualche spiacevole inconveniente: ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di furto nell’abitazione di un condòmino commesso con l’ausilio di tali impalcature. Circostanza che solleva la questione di un’eventuale responsabilità del condominio al riguardo.
Occorre allora sapere che la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che, in un’ipotesi del genere, è configurabile tanto “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi”, quanto “la responsabilità del condominio committente, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 26900 del 19.12.’14 e, più recentemente, Cass. ord. n. 29648 del 12.12.’17).
Appare, quindi, quanto mai opportuno alla luce di questo orientamento (che, richiamando l’art. 2051 cod. civ. per responsabilità da cose in custodia, pone, all’evidenza, a carico del condominio una presunzione di colpa che può essere vinta esclusivamente dalla prova che il danno sia derivato da caso fortuito) che la compagine condominiale si cauteli nel momento in cui commissioni lavori che implichino l’installazione di ponteggi. Ciò che può avvenire attraverso una clausola che permetta di rivalersi sull’appaltatore per eventuali danni di cui possa essere chiamata a rispondere per effetto di tale installazione.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, novembre ’20
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