“In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, non trova applicazione la regola generale, relativa ai contratti di durata, secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva – nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all’attore di pretenderla – atteso che in tale contratto, invece, vale il differente principio per il quale il conduttore può corrispondere il canone anche dopo la presentazione di detta domanda, ma il pagamento non sana o diminuisce le conseguenze dell’inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità”. In questi termini la decisione della Cassazione n. 30730/’19, inedita. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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