Cassazione, Pres. Manzon, Rel. Mele – Ord. n. 8185, 27 aprile 2020
La cessione di terreno edificabile rientra nel campo di applicazione dell’IVA, se dalla perizia asseverata risulta che tale terreno abbia una destinazione agricola e sia stato, come tale, coltivato dall’imprenditore agricolo cedente; ciò qualora non sia stato istituito un registro degli inventari al fine di stabilire con certezza i terreni destinati ad attività agricola e quali destinati invece ad altre attività e sempreché, a fronte di tali elementi, il contribuente non abbia fornito la prova contraria diretta a dimostrare la natura non agricola del terreno e la sua destinazione a fini diversi da quelli agricoli. Tale onere, peraltro, non può ritenersi assolto attraverso la produzione del registro delle fatture di acquisto, in calce al quale si legga l’annotazione vergata a mano “I terreni non vengono inseriti tra i beni aziendali in quanto da considerarsi strettamente e totalmente personali sin dalla data di acquisto”, trattandosi di un documento avente la natura giuridica della mera dichiarazione di parte non suffragata da nessun elemento oggettivo.
da Confedilizia notizie, marzo ’21
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