“In tema di locazione, l’inidoneità dell’immobile ai fini del conseguimento dell’abitabilità non rende annullabile il contratto per errore sulla qualità dell’oggetto, ma determina il mancato rispetto delle qualità che l’immobile deve possedere e dunque un vizio della cosa locata, con conseguente esperibilità del rimedio risolutorio previsto dall’art. 1578 cod. civ.”. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 15378/’18, inedita. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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