Come noto, il decreto sulle “semplificazioni fiscali” ha prorogato al 31.12.2022 il termine del 30.6.2022 per la presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021. Con d.m. 29.7.2022, inoltre, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione da utilizzare nonché le relative istruzioni. Nelle stesse, tra le altre cose, viene specificato, nel ricordare i presupposti di tale imposta, che “rimane invariato il precedente regime di esclusione dallo stesso del possesso dell’abitazione principale, che continua ad essere identificata nell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione delle cosiddette abitazioni di lusso, vale a dire gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9”. A parte la definizione impropria di “abitazioni di lusso”, le istruzioni non tengono conto (né potrebbero in quanto sono antecedenti alla stessa) di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13.10.2022 (cfr. Cn nov. ’22) ed infatti evidenziano solo la novità, anch’essa oramai superata dalla sentenza anzidetta, introdotta, in tema di abitazione principale, dall’art. 5-decies, d.l. n. 146/2021, come convertito, che è intervenuto sulla definizione di abitazione principale ex art. 1, comma 741, lett. b), l. n. 160/2019 (ora dichiarata incostituzionale), disponendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Le istruzioni specificano inoltre che la disposizione, di carattere innovativo, “ha consentito di superare l’orientamento assolutamente preclusivo, che si era affermato nella giurisprudenza di legittimità, che precludeva ai componenti del nucleo familiare di godere comunque dei benefici dell’abitazione principale in caso di possesso di due immobili siti in Comuni diversi”.
Alla luce della sentenza della Corte che ha statuito che ““[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, viene adesso meno la necessità di scegliere l’immobile da parte del contribuente. Tuttavia, in attesa che le istruzioni vengano modificate (e che qualche chiarimento venga dato dal Ministero dell’economia e delle finanze), in relazione alla dichiarazione Imu da presentarsi entro il 31.12.2022 con riferimento alle variazioni intervenute nel 2021, si può valutare l’opportunità di segnalare nel Modello, alla presenza di requisiti di legge, anche la condizione di abitazione principale alla luce della sentenza più volte citata.
Per consigli sul proprio caso concreto, si può contattare la sede territoriale di Confedilizia presso cui si è iscritti.
da Confedilizia notizie, dicembre ’22
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