“Gli artt. 1129, co. 2, cod. civ. e 1130 bis cod. civ., come novellati dalla legge n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condòmini di ottenere l’esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, sempreché l’esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all’amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 cod. civ.; al condòmino istante – il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta – fa capo l’onere di dimostrare che l’amministratore non gli abbia consentito l’esercizio della facoltà in parola”. Lo ha stabilito la Cassazione in una ineccepibile decisione (sent. n. 15996/’20, inedita).
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