Il decreto “liquidità”, in corso di conversione in legge, all’art. 20 prevede che non si applichino sanzioni e interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, qualora il versamento non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tale possibilità è prevista solo agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.’19.
Con la circolare n. 9 del 13.4.’20, l’Agenzia delle entrate – in merito all’ambito oggettivo della previsione di cui all’art. 20 citato – ha chiarito che, oltre che alle imposte espressamente individuate dall’articolo in questione, la stessa si applica anche: all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
da Confedilizia notizie, giugno ’20
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