Ecco l’articolo 4 della “manovrina” (decreto-legge 50/2017) come modificato dall’emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera il 27 maggio.
Al di là delle critiche a quanto viene confermato – come l’attribuzione della qualifica di sostituti di imposta agli agenti immobiliari, oltre che ai portali on line – Confedilizia ha contestato, prima ancora che il testo venisse approvato, sia l’introduzione dell’imposta di soggiorno anche per le locazioni, sia i contenuti del comma 3-bis.
Nella versione finale di questo comma non troviamo più la previsione di regimi di autorizzazione della locazione, inizialmente prevista. Ne siamo lieti: evidentemente siamo riusciti a far comprendere che l’esercizio di un diritto non può essere assoggettato ad autorizzazioni. Resta, però, la delega ad un provvedimento di rango non legislativo del potere di definire quando un locatore si trasformi in imprenditore, facendosi espresso riferimento “al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.
A parte la creazione del mostro giuridico della “locazione svolta in forma imprenditoriale”, i richiami alla definizione di imprenditore del Codice civile e al regime fiscale dei redditi di impresa sono solo apparentemente delle garanzie: bisogna applicarli, non richiamarli per stabilire altro.
In ogni caso – eliminata, con la ritenuta, qualsiasi possibilità di evasione fiscale – non si vede quale esigenza vi fosse di creare regole particolari per una parte delle locazioni, se non per limitarle.
Per completezza, segnaliamo che restano confermati alcuni aspetti positivi della norma, come l’estensione della cedolare secca alla sublocazione e ai contratti (solitamente di locazione) stipulati dal comodatario nonché la precisazione che le nuove disposizioni, e quindi anche la cedolare, si applicano altresì quando le locazioni “prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali” (da intendersi, entrambi, riferiti al periodo di presenza nell’unità immobiliare degli ospiti).
gst
ARTICOLO 4 (NUOVO TESTO)
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COMUNICATI STAMPA
Il Pd ha deciso di uccidere la locazione turistica? Basta dirlo!
Da Federalberghi numeri falsi sul sommerso nel turismo
Attenzione alle fake news sul sommerso nel turismo
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TV
TGCOM 24 – 13.5.2017 – Direttissima
TGCOM 24 – 14.5.2017 – Dentro i fatti
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QUOTIDIANI
Corriere della Sera – 14.5.2017
Il Quotidiano del Sud – 14.5.2017
La Gazzetta del Mezzogiorno – 14.5.2017
MANOVRA: AUDIZIONE CONFEDILIZIA
Confedilizia: la «tassa Airbnb» è basata su un pregiudizio Manovra: Confedilizia, ignorato settore immobiliare Def: Confedilizia “Da Governo no misure su settore immobiliare” Manovra: Confedilizia “Preoccupano adempimenti su agenti immobiliari” Fisco: Confedilizia “Su locazioni brevi no pregiudizio su evasione” Turismo: Confedilizia “Maggiore disciplina su imposta soggiorno” Fisco: Confedilizia “Bene cedolare secca facoltativa per affitti brevi” Manovra: Confedilizia “Forte preoccupazione per aumento Iva da 2018” Manovra: Confedilizia “Manca norma su cessione crediti per detrazioni” Il Giornale – 3.5.2017 – Le imprese mollano Padoan – Tutti bocciano l’Iva anticipata Libero – 3.5.2017 – Chi uccide le imprese Libero – 3.5.2017 – “Con questa manovra finiranno di ucciderci” Italia Oggi – 3.5.2017 – Imprese, split payment indigesto
Rai 1 – 2.5.2017 – Tg1 Economia
Nuove regole per gli affitti brevi
Il testo della norma sulle “locazioni brevi” (fino a 30 giorni) è ufficiale.
La novità principale è l’obbligo della ritenuta fiscale in capo agli intermediari immobiliari e ai portali on line, “qualora incassino i canoni o i corrispettivi” relativi ai contratti interessati.
Oggetto della ritenuta è la cedolare secca del 21%, applicabile anche alle locazioni brevi sin dal 2011, in alternativa facoltativa all’ordinario regime Irpef (per contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa).
La cedolare sarà applicabile anche per le locazioni “che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali” nonché in caso di contratti di sublocazione e di “contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario” (anche questi ultimi, deve ritenersi, con la stessa precisazione su biancheria e pulizia).
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate detterà le disposizioni attuative.
Schema
(scaricabile anche in formato pdf)
Quali soggetti riguarda | Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa |
Quali contratti riguarda
|
– Contratti di locazione – Contratti di sublocazione – Contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi“ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali” |
Durata | Fino a 30 giorni |
Modalità di stipula |
Direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online |
Canone/Corrispettivo | Libero |
Regime fiscale |
– Cedolare secca al 21% (per le locazioni pure, di qualsiasi durata, applicabile già dal 2011), in caso di opzione (da effettuarsi, di regola, in sede di dichiarazione dei redditi) In alternativa: – Irpef, secondo lo scaglione di reddito del contribuente N.B. Nel caso in cui si opti per l’applicazione della cedolare, è necessario darne preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata. Secondo l’Agenzia delle entrate, per i contratti di durata complessiva nell’anno inferiore a 30 giorni, tale comunicazione non è necessaria. |
Ritenuta
|
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti interessati, devono operare – in qualità di sostituti di imposta – una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedere al relativo versamento. Se non viene esercitata l’opzione per la cedolare, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. |
Fonte: Confedilizia