Il contribuente, avendo trasferito un immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” in un trust, non può beneficiare nuovamente dello stesso beneficio per un altro acquisto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24387/2024, ha chiarito che il trasferimento al trust non soddisfa la condizione di “impossidenza”, poiché l’atto non comporta una cessione definitiva al trustee.
Il caso in esame riguarda un immobile acquistato nel 2016 ad Altamura, per il quale il contribuente aveva richiesto l’agevolazione, nonostante avesse già beneficiato dello stesso vantaggio nel 2010 per un’abitazione a Matera. L’Agenzia delle entrate ha disconosciuto il beneficio, rilevando due criticità: il mancato trasferimento della residenza ad Altamura entro i 18 mesi richiesti e la titolarità di diritti reali su due immobili acquistati con agevolazioni analoghe.
Il contribuente aveva affidato entrambi gli immobili a un trust, sostenendo che ciò li escludesse dal suo patrimonio personale. Tuttavia, i giudici hanno respinto questa tesi, precisando che il trust non trasferisce stabilmente i beni al trustee. Si tratta infatti di un vincolo temporaneo, che non influisce sul possesso reale del disponente.
La Cassazione ha sottolineato che gli atti costitutivi e di dotazione del trust sono fiscalmente neutri e non comportano un effettivo trasferimento di ricchezza. Inoltre, il trust non possiede personalità giuridica e non modifica la titolarità sostanziale dei beni.
La Suprema corte ha quindi rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio. La sentenza ribadisce che l’agevolazione “prima casa” richiede la mancanza di diritti reali su altre abitazioni acquistate con lo stesso beneficio, condizione non rispettata in questo caso.
da Confedilizia notizie, gennaio ’25
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