Massime:
La ratio legis della disposizione di cui alla L. n. 413 del 1991, art.11, comma 2, è data dalla necessità di tenere conto del fatto che i proprietari degli immobili appartenenti alla tipologia considerata dalla norma in questione debbono affrontare, nell’interesse pubblico alla conservazione dei beni culturali, costi di manutenzione così rilevanti da rendere non sicuramente determinabile il reddito effettivo.
Alla luce del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5 (convertito con L. n. 75 del 1993) – che disciplina la tassazione dei predetti immobili ai fini ICI e della ricordata norma di interpretazione autentica – la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 6, – di tale disposizione, anche ai fini ICI, la tassazione degli immobili risponde ad una regola “speciale” che istituisce un “regime tributario sostitutivo” di quello cui soggiacciono gli immobili che non abbiano quella particolare “qualità” – il vincolo di interesse storico o artistico -, costitutiva della ratio della specialità della disciplina.
Cass. (ORD.), sez.trib., Pres. Di Iasi, Rel. Castorina, 25.5.’18 n. 13144