“Non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore il potere di pattuire con i condòmini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all’assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d’interesse comune, ovvero di delegare l’amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli.”. Così si è espressa la Cassazione con sentenza n. 10846/’20, inedita.
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