“Il condominio ha il diritto di provvedere alla riparazione e alla manutenzione dei beni comuni e ha l’obbligo di farlo, per evitare danni alla proprietà dei condòmini o dei terzi. Ne consegue che, qualora vi sia l’assoluta urgenza e l’inderogabile necessità di intervenire sui guasti verificatisi all’interno degli appartamenti o dei locali chiusi dei singoli condòmini, in mancanza della collaborazione di questi ultimi, l’amministratore può legittimamente agire in giudizio per far valere tale diritto, sia in sede cautelare che di merito, anche se il regolamento condominiale, per eseguire i lavori necessari, gli attribuisce la facoltà di accedere all’interno delle menzionate proprietà, forzando le porte di chiusura. Una volta esperita l’azione, secondo le regole generali, il condominio è esposto al pagamento delle spese di lite (che non siano eccessive o superflue) solo in caso di soccombenza e al risarcimento dei danni per l’attuazione della misura cautelare solo nei casi previsti dall’art. 96, comma 2, cod. proc. civ.”. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza, inedita, n. 21242/’19. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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