Cosa accade nell’ipotesi in cui l’amministratore di condominio non stipuli una polizza assicurativa per gli atti da lui compiuti nell’esercizio del mandato?
In tema va anzitutto chiarito che il legislatore ha lasciato ai condòmini la facoltà di richiedere o meno la polizza in questione. Ai sensi dell’art. 1129, terzo e quarto comma, cod. civ., infatti, l’assemblea “può” – e non deve – subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile che copra gli atti da questo compiuti nell’esercizio del mandato.
Ciò premesso, tornando al quesito, è evidente che ove la polizza venga infruttuosamente richiesta la nomina non si perfezionerà. Naturalmente, nel caso in cui l’assicurazione non venga richiesta e, una volta nominato, nell’esercizio del suo mandato, l’amministratore compia atti pregiudizievoli per la compagine condominiale, sarà costui l’unico soggetto nei confronti del quale i condòmini potranno rivalersi.
Per completezza si segnala che – nel silenzio della legge – è da ritenersi che per richiedere l’anzidetta polizza di assicurazione occorrano i quorum previsti per assumere validamente la delibera di nomina (o conferma) dell’amministratore essendo la decisione in questione parte integrante di tale delibera (cfr. C. Sforza fogliani, Codice commentato del condominio articolo per articolo, ed. La Tribuna, I edizione, 2019, 150).
da Confedilizia notizie, febbraio ’20
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