di Corrado Sforza Fogliani*
Il punto di partenza dell’interpretazione dell’art. 1129, decimo comma, primo periodo, cod. civ. (secondo cui “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata”) è che il legislatore ha confermato in un anno tale durata. Questo, salvo rinnovo (tacito). Salvo – quindi – che l’assemblea manifesti una volontà contraria a tale rinnovo approvando una delibera di disdetta o, meglio, di “diniego di rinnovazione” (mutuando l’espressione dalla normativa delle locazioni).
Ciò posto, interessa evidenziare come da parte di alcuni amministratori si sia diffusa la prassi di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea nuovamente l’approvazione, alla scadenza del primo anno di mandato, della loro nomina. Con il rischio però, in tal modo, di ingenerare confusione sull’effettiva durata dell’incarico: al termine del secondo anno dalla prima nomina, potrebbero sorgere dubbi, infatti, se ritenere l’incarico pervenuto alla sua naturale scadenza ovvero oggetto di rinnovo tacito in virtù della nuova nomina infrabiennale.
Il suggerimento a chi amministra è allora, a ridosso della scadenza del primo anno di mandato, di informare i condòmini – tramite apposita comunicazione o non appena se ne presenti la possibilità (ad esempio in occasione di un’assemblea convocata precedentemente la predetta scadenza) – che non verrà, al termine del primo anno di incarico, richiesto all’assemblea di nominare nuovamente l’amministratore, e che si lascerà così operare il rinnovo tacito per un ulteriore anno, aggiungendo – sempre da parte dell’amministratore – che chi non fosse d’accordo può evitare che il rinnovo tacito operi esercitando (con lettera scritta e richiesta di assemblea) il suo diritto di diniego di rinnovazione. Un modo semplice ed efficace per superare gli equivoci di cui abbiamo detto.
Per completezza di trattazione è appena il caso di ricordare, peraltro, che non è da ritenersi applicabile al rinnovo tacito la disposizione che prevede che “ad ogni rinnovo dell’incarico” l’amministratore condominiale comunichi i propri dati anagrafici e le altre informazioni di cui alla stessa disposizione (art. 1129, secondo comma, cod. civ.). Ciò, naturalmente, sul presupposto che sia obbligo dell’amministratore – come si ritiene – comunicare senza ritardo a tutti i condòmini ogni variazione che intervenga, nei dati e nelle informazioni fornite, in corso di mandato.
*presidente Centro studi Confedilizia
inserito in data 4.2.2019
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