“Integra il delitto di appropriazione indebita e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte dell’amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomìni, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido né esigibile”. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 12618/’20, inedita.
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