“L’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato. Consegue che, alla scadenza del mandato, l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono”.
Così il Tribunale civile di Pescara, con sentenza n. 1107 dell’1.10.2024.
4.12.2024
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