Un interrogativo che si pone, con riguardo ai requisiti prescritti dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ. per amministrare un condominio, riguarda l’ipotesi dell’amministratore che non svolga con regolarità, negli anni, l’attività obbligatoria di formazione periodica.
Sul punto la legge nulla dispone. Né del problema risulta si siano finora occupate la giurisprudenza o la dottrina, mentre eventuali richiami a comportamenti analoghi tenuti da professionisti come, in ipotesi, gli avvocati (ma lo stesso discorso può ripetersi, naturalmente, per i notai, i geometri, gli architetti ecc), non sono, all’evidenza, conferenti, trattandosi di soggetti sottoposti alla vigilanza del proprio ordine professionale che, in caso di inadempienza agli obblighi formativi, ha il potere di irrogare sanzioni disciplinari.
Orbene, ove si intendesse assumere, con riguardo al problema che ci occupa, una posizione rigorosa, la risposta non potrebbe essere che una: l’interessato sarebbe sempre esposto all’annullabilità della delibera di nomina e, comunque, alla revoca del mandato (richiedibile da ciascun condòmino rivolgendosi all’Autorità giudiziaria o deliberabile dall’assemblea) (cfr. Cn feb. ‘15). E ciò, anche se, in futuro, ottemperasse, con puntuale regolarità, agli obblighi formativi.
Diversamente, nell’ipotesi in cui ci si orientasse verso una tesi più indulgente, potrebbe ritenersi che – data la cadenza annuale dell’aggiornamento – l’aver assolto, per l’anno in corso, agli obblighi formativi renda irrilevanti gli inadempimenti pregressi.
Entrambe le posizioni non sembrano, tuttavia, condivisibili. La prima – esponendo, come detto, per tutta la carriera l’interessato agli indicati rischi dell’annullabilità della nomina e della revoca del mandato – conduce a conseguenze, all’evidenza, eccessive. Tanto più laddove si pensi che, risolvendo in questo modo la questione, il soggetto coinvolto perderebbe l’interesse ad ottemperare, per il futuro, con puntuale regolarità agli obblighi formativi. La seconda posizione invece, pur presentando il vantaggio di consentire all’interessato di poter proseguire la carriera senza particolari preoccupazioni, porta, però, a favorire comportamenti non certo virtuosi, se solo si consideri che, in questo modo, chi non si aggiornasse per anni e poi svolgesse un corso di formazione periodica, sarebbe da ritenersi in regola, in evidente spregio alle finalità della normativa (oltre che a dispetto di chi, ogni anno, ha puntualmente ottemperato agli obblighi di legge).
Invero, la soluzione sembra potersi trovare percorrendo un’ulteriore strada, che tenga conto del complessivo comportamento dell’interessato.
Così la delibera con cui venisse nominato un amministratore che non avesse svolto, con regolarità, l’attività di formazione periodica potrebbe ritenersi annullabile laddove, sulla base di una valutazione d’insieme, emergesse un’inadempienza non episodica o, comunque, tale da non consentire di ritenere, in concreto, l’interessato in possesso di quella preparazione alla quale l’introduzione dell’aggiornamento annuale obbligatorio, all’evidenza, mira.
La suddetta valutazione spetterebbe, naturalmente, all’autorità giudiziaria investita della questione e si tratterebbe senz’altro di un vaglio legittimo se solo si considera che la giurisprudenza ha riconosciuto più volte – in occasione dell’impugnazione di delibere – la facoltà dell’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda (e quindi di esprimersi su aspetti diversi da quelli puramente formali come, ad esempio, il raggiungimento di una determinata maggioranza). Si pensi, per fare un esempio, all’ipotesi di un eventuale conflitto di interessi tra condominio e condòmino: secondo la giurisprudenza maggioritaria tale conflitto ha incidenza sui quorum deliberativi (con la conseguenza che tali quorum devono essere computati con esclusione dei millesimi di cui il condòmino in conflitto sia portatore), ma, ciò, sempreché sussista, in concreto, “una sicura divergenza tra l’interesse del singolo condòmino e quello comune” (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 13011 del 24.5.’13). Una condizione, quest’ultima, della quale il giudice è chiamato a verificare l’esistenza attraverso una valutazione che deve necessariamente (superare il piano formale ed) incentrarsi sul contenuto degli interessi coinvolti.
Tornando al caso che ci occupa, un comportamento, pertanto, che si concretizzasse in una partecipazione ai corsi di formazione periodica non costante negli anni ben potrebbe essere valutato diversamente rispetto alla condotta di chi avesse saltato una sola annualità, magari per validi motivi (ad esempio di salute).
Discorso simile può farsi anche con riguardo alla revoca.
Come abbiamo già avuto modo di osservare su queste colonne (cfr., ancora, Cn feb. ‘15), l’elencazione di cui all’art. 1129, dodicesimo comma, cod. civ. relativa ai casi di “gravi irregolarità” è meramente esemplificativa, il che dà la possibilità, anche in questo caso, di attribuire il giusto peso a condotte differenti. Discende da quanto precede che il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un condòmino per la revoca dell’amministratore – ma la stessa cosa può ripetersi con riferimento ad un giudizio in cui si discuta dell’esistenza (o meno) della giusta causa a fondamento di una delibera di revoca assunta dall’assemblea – avrebbe comunque la possibilità di effettuare una valutazione di merito e, sulla base della condotta complessiva dell’interessato, ritenere revocabile, ad esempio, il mandato di chi abbia svolto l’attività di formazione periodica saltuariamente, e, quindi, in modo tale da non garantire il possesso della necessaria preparazione, obiettivo – come abbiamo detto – dell’aggiornamento annuale obbligatorio.
Per una puntuale elencazione dei casi di revoca dell’amministratore si rinvia alla tavola sinottica in argomento (“Quando l’amministratore può essere revocato sulla base della legge di riforma del condominio”) pubblicata sul sito Internet della Confedilizia (www.confedilizia.it).
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”, Confedilizia notizie, giugno ’16
Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario:
- Amministratore che non svolga la formazione periodica
- Mutuo e garanzie di tutti i condòmini
- Transazione in ambito condominiale
- Amministratore e rinnovo
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