“In tema di condominio, il contratto stipulato dall’amministratore, qualora implichi l’obbligo di sostenere le spese relative ad un bene non rientrante tra le parti comuni dell’edificio condominiale, assume efficacia vincolante nei confronti dei condòmini solo in virtù di uno speciale mandato rilasciato da ciascuno di essi, ovvero della ratifica del pari proveniente da ognuno, atteso che, trattandosi di ipotesi estranea all’ambito di operatività dei poteri rappresentativi di cui agli articoli 1130 e 1131 cod. civ., è necessaria la sussistenza, in capo all’amministratore predetto, di un potere di rappresentanza convenzionale”. E’ il principio fissato dalla Cassazione (sent. n. 5833/’17, inedita) in una fattispecie relativa ad un contratto avente ad oggetto l’assunzione di oneri di manutenzione di un cancello elettrico utilizzato dai condòmini per il transito su di un’area di proprietà esclusiva di un terzo. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso