“In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, cod. civ.) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art.1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art.1136 stesso codice”.
Decisione della Cassazione n. 40/’15, inedita.
A cura dell’Ufficio legale della CONFEDILIZIA