La partecipazione alle spese di manutenzione – ed, eventualmente, di rifacimento – dell’androne di un edificio condominiale da parte dei condòmini proprietari di locali con accesso diretto dalla strada è un argomento spesso di discussione.
Occorre allora aver presente che, per l’androne, è stata ritenuta sussistere, in dottrina, una presunzione legale di comunione sia in considerazione del fatto che si tratta di un bene indivisibile nella struttura come nell’uso, sia in relazione al servizio di generale utilità che esso svolge per i condòmini dello stabile. Ciò che ha portato alla conclusione che alle relative spese di manutenzione (ed eventuale ricostruzione di finestre, soffitti, pareti e pavimento) debbano essere chiamati a partecipare anche i condòmini proprietari dei locali con un accesso diverso dall’androne, in proporzione all’utilità svolta per detti locali da tale struttura (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 374).
In senso sostanzialmente conforme si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ove nell’edificio condominiale siano compresi locali forniti di un accesso diverso dall’androne e dal vano scale, anche i proprietari di tali locali sono tenuti “a concorrere alle spese di manutenzione (ed, eventualmente, di ricostruzione) dell’androne e delle scale, in rapporto e proporzione all’utilità che anche essi possono, in ipotesi, trarne quali condòmini, e ciò sia avuto riguardo all’uso, ancorché ridotto, che possono fare dell’androne e delle scale per accedere, come è loro diritto, nei locali della portineria e al tetto o lastrico solare, sia avuto riguardo all’obbligo e alle connesse responsabilità che anch’essi hanno, quali condòmini, di prevenire e rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che possa derivare all’incolumità degli utenti dall’inefficiente manutenzione dei suddetti beni comuni” (Cass. sent. n. 2328 del 6.6.’77, e più recentemente, nello stesso senso, Cass. sent. n. 9986 del 20.4.’17).
Naturalmente, ove un regolamento condominiale di origine contrattuale contenga una specifica previsione in punto, è questa la previsione che occorrerà prendere in considerazione per una corretta ripartizione della spesa.
da Confedilizia notizie, gennaio ’20
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