Una questione spesso fonte di discussione in ambito condominiale riguarda l’utilizzo dell’ascensore, da parte dei singoli condòmini, per il trasporto di mobilio o di materiale edilizio.
Occorre allora aver presente che del problema si è occupata spesso la giurisprudenza.
I giudici di legittimità hanno, anzitutto, precisato che “nel condominio degli edifici trova applicazione, relativamente ai beni comuni, il principio, desumibile dall’art. 1102 cod. civ.”, che consente al singolo condòmino di far uso della cosa comune “anche per un suo fine particolare”, con il solo limite che da tale uso non derivi una lesione al pari diritto spettante agli altri condòmini. Da tale premessa sono quindi giunti alla conclusione che, “in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l’uso dell’ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condòmino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condòmini”. A tal fine – hanno sottolineato ancora i giudici – occorre tenere conto delle “frequenze giornaliere”, della “durata”, e dell’eventuale “orario di esercizio del suddetto uso”, delle “cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate”, nonché “di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare” (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 2117 del 6.4.’82).
Dunque, risulta evidente, da quanto precede, che la legittimità o meno della condotta di chi utilizza l’ascensore condominiale per il trasporto di mobili o altro materiale è da valutarsi caso per caso. Ciò, comunque, avendo chiaro che l’utilizzo dell’impianto in questione deve sempre avvenire nel rispetto della “portata” per esso prevista. Il che significa che se, in ipotesi, un ascensore predisposto per il trasporto di un carico massimo di 480 Kg venisse utilizzato per portare pesi superiori, tale uso potrebbe senz’altro essere inibito.
da Confedilizia notizie, maggio ’22
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